Art. 7.
(Abolizione dell'imposta
sul valore aggiunto).

      1. Allo scopo di valorizzare la produzione locale di qualità e di garantire il suo sviluppo nell'ambito di una filiera corta, è abolita l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui prodotti venduti direttamente dalle aziende agricole in regime di produzione biologica.
      2. È altresì abolita l'IVA sui prodotti biologici venduti nelle mense scolastiche e ai soggetti della ristorazione privata.